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Archive for the ‘IT’ Category

Is Vevo the next MTV?

Wednesday, May 13th, 2009 by Enrico

ipfaber-blog-vevo

YouTube (subsidiary of Google) and UMG aka Universal Mucis Group (subsidiary of Vivendi France) recently announced VEVO, a joint venture to launch later this year.

Vevo is a very interesting step towards the future. 

Vevo is basically an ads driven music website where users will be able to watch music provided by UMG using YouTube Technology.

UMG will be the content provider, and YouTube the content platform distributor. As we said on this blog a long time ago, YouTube needs to turn its users into customers, and deploy its efficient platform technology to rich content providers. This is a very good step in the right direction.

The launch of Vevo (prossibly only the first step towards a big alliance with the Major league) signals a new strategy by YouTube; after the “channels” as YouTube branded content providers, here it comes the second step: Vevo is the next generation co-branded music website.

Vivo is a tipically win-win situation: Google offers its no-glitches no-problems super fast web platform, and UMG offers its music library. By the way, in their own markets (as video provider on the web and as music “provider”) these two are by far the bigger players.

No details have been disclosed about figures and responsibilities. But it seems this is a typical co-revenue-sharing agreement: both players will enjoy part of the money spent by advertisers on their website www.vevo.com

One last word, as visual and web designers, we like the new logo very much.

 

(IP Fabermanagement of trademark companies’ portfolios. For more infoclick here)

(IP Fabergestione dei portafogli marchi aziendali. Per maggiori informazioni, clicca qui)

Image credit: Vevo.com homepage on www.vevo.com

Facebook fa un passo indietro sui TOS, ma qualche punto interrogativo resta..

Saturday, February 21st, 2009 by Eva Callegari

ovi-colouredAll’inizio di questo mese di febbraio Facebook ha variato alcune previsioni delle proprie condizioni generali di utilizzo, i cosiddetti TOS (Terms of Services).

Si sa, chi si iscrive ad una web community raramente si cura di leggere da cima a fondo le regole che determinano le modalità di utilizzo degli strumenti  di cui si servirà nella community o dei contenuti che scambierà con altri appartenenti alla community.

Questa generale disattenzione potrebbe non essere priva di rischi.

Immaginiamo di caricare delle fotografie nel proprio personale album di Facebook, di condividere video con la propria cerchia di amici appartenenti alla community e così via..

Quello che si legge oggi nei Terms of Service di Facebook è questo (traduciamo i soli TOS che hanno valore legale, quelli della versione statunitense, essendo la traduzione italiana lacunosa, imprecisa e comunque non facente testo per gli users italiani):

Caricando contenuti in qualsiasi parte del sito, tu automaticamente concedi a Facebook, garentendo di avere il diritto di farlo, una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, transferibile, integralmente pagata, valida per il mondo intero (con il diritto di sublicenziare) ad usare, riprodurre, eseguire e mostrare al pubblico, rielaborare, tradurre, estrarre (integralmente o parzialmente) e distribuire tali contenuti per qualsiasi finalità, commerciale, promozionale o di altro genere, in relazione a Facebook e per la sua promozione, al fine di ottenere opere derivate dai contenuti caricati, al fine di inserire tali contenuti in altre opere e al fine di concedere sublicenze a terzi dei diritti precedentemente indicati.

Tu puoi cancellare in qualsiasi momento i contenuti che hai caricato su Facebook. Se sceglierai di rimuovere tali contenuti, la licenza concessa a Facebook  avrà automaticamente termine, pur riconoscendo tu a Facebook il diritto di conservare in archivio copia dei contenuti che hai caricato sul sito.

Questa ultima frase, il 4 febbraio scorso era scomparsa dalle Condizioni di Utilizzo di Facebook, con il risultato di trasformare la licenza sui contenuti caricati dagli utenti in rete in una cessione gratuita a Facebook dei contenuti caricati, per sua natura definitiva e senza limiti.

La modifica ai TOS (Terms of Services) non è passata sotto silenzio, ma ha scatenato polemiche fra gli utenti della rete, muovendo addirittura l’EPIC, Electronic Privacy Information Center a valutare se non intentare un’azione dinanzi alla Federal Trade Commission.

Nel giro di poco, Facebook è ritornata sui suoi passi, ripristinando la versione precedente dei TOS. Si legge nel blog ufficiale di Facebook il pensiero di Mark Zuckerberg, venticinquenne fondatore e capo del noto social network, circa quanto avvenuto:

Quando una persona condivide informazioni su Facebook, innanzitutto occorre che conceda a Facebook una licenza ad usare quelle informazioni, così che noi possiamo mostrarle a quelle persone con cui l’utente chiede di condividerle. Senza questa licenza, non potremmo aiutare le persone a condividere quelle informazioni. In ogni caso noi non potremmo condividere le informazioni in un modo diverso da quello voluto dai singoli utenti. La fiducia che voi riponete in noi come luogo sicuro in cui condividere informazioni è la componente più importante del lavoro di Facebook. Il nostro obiettivo è di costruire un gran prodotto e di comunicare in modo chiaro, in modo di aiutare le persone a condividere sempre più informazioni in questo ambiente sicuro.

Nonostante l’iniezione di fiducia volta a rassicurare gli utenti, Mark Zuckeberg continua il suo blog con alcune osservazioni che dimostrano come le implicazioni legate a questi temi non siano così facilmente gestibili:

Le persone vogliono piena titolarità e controllo delle informazioni che le riguardano così da poter decidere di impedirne l’accesso in qualsiasi momento. Nello stesso tempo, le persone vogliono anche essere in grado di rendere disponibili le informazioni che altri hanno condiviso con loro — come indirizzi email, numeri telefonici, foto e così via — ad altri servizi, dando così accesso alle informazioni messe in condivisione da queste persone. Queste due posizioni sono in contraddizione l’una con l’altra. Non c’è un sistema oggi che mi permetta di condividere con te la mia email e che, allo stesso tempo, mi permette di controllare con chi la condividerai o con che servizi verrà condivisa.

Il limite operativo verso cui si confronta Facebook è indiscutibile e - dal punto di vista legale -  individua  un nodo da sciogliere di non poco conto, legato a tutte le forme di Users Generated Content o di  “Users Provided Data”, sempre più presenti nella rete.  E ciò riguarda non solo gli aspetti di copyright, ma anche quelli relativi alla tutela della privacy e delle informazioni personali caricate in rete.

Certo è che l’attuale licenza di Facebook è un modo semplice per aggirare il problema, che dovrà comunque essere ripensata.

Torniamo - ad esempio - alla foto caricata sull’album messo in condivisione nella nostra circoscritta community di amici.

Con l’attuale licenza, pur ripristinata nella versione precedente al 4 febbraio scorso, Facebook - almeno fino a che manterremo attivo il nostro account - potrà fare della nostra foto qualsiasi cosa, senza limiti, in tutto il mondo. Potrà rielaborarla, utilizzarla per fini pubblicitarli, darla in licenza a terzi, inserirla in un’opera terza.

Ci fa piacere che Mark Zuckerberg, nel suo blog, ci rassicuri del contrario, ma noi leggiamo quello che i TOS prevedono e conosciamo gli effetti legali di una licenza così ampia, che non possono certo considerarsi derogati con un blog.

E’ comprensibile che Facebook voglia avere carta bianca e massima libertà di movimento sui contenuti degli users, non potendo prevedere oggi le evoluzioni future della stessa Facebook, ma perchè almeno non iniziare a circoscrivere quella licenza agli utilizzi tipici ed effettivi dei dati personali e dei contenuti che metteremo in condivisione in Facebook?

(IP Faber: management and consulting services on intellectual property and immaterial assets. For more info, click here)

Creative Commons License Photo credit: by n0r via Flickr

Un mondo di foto libere per colorare contenuti on-line

Monday, January 5th, 2009 by Eva Callegari

farfallaMolte web company (e non solo) che hanno bisogno di costruire contenuti sempre freschi e accattivanti si trovano di fronte ad un dilemma: come trovare immagini “libere” senza violare il copyright di terzi?

Se parliamo di fotografie, la tentazione di riprodurre immagini presenti in rete è tanto forte quanto facile, anche per chi non è un hacker provetto.

Ciononostante, il riprodurre fotografie che sono pubblicate in Internet con apposite indicazioni di riserva può condurre a spiacevoli inconvenienti, quali subire richieste risarcitorie anche di diverse migliaia di euro dai titolari dei diritti sulle fotografie pubblicate. Anzi, spesso le richieste risarcitorie vengono avanzate anche da soggetti che hanno pubblicato on line le immagini, dimenticandosi di riservarne i diritti di riproduzione.

Una soluzione semplice ed efficace è quella di combinare due strumenti portentosi: Flickr (o i portali come Flickr) e le licenze Creative Commons.

Gli archivi inesauribili di fotografie caricate da utenti di tutto il mondo quali Flickr hanno appositi filtri di ricerca avanzata che permettono di selezionare contenuti dotati di licenze Creative Commons.

Una volta “pescata” dalla rete una foto che ci interessa, è immediato verificare se alla stessa è abbinata una licenza che permette di pubblicare la foto per i fini voluti: ad esempio, se la licenza indica che sono consentiti gli usi commerciali della foto e che è amesso riprodurre, distribuire, modificare la stessa, purchè si attribuisca la paternità dell’opera al suo autore, avremo campo libero.

E’ chiaro che in tal caso non si dovrà dimenticare di copiare il simbolo CC di Creative Commons e di inserire un link ed un riferimento all’autore della fotografia.

Per chi poi volesse aggiungere a questo metodo di lavoro un mezzo ulteriore, provi a servirsi del motore di ricerca Multicolr Search Lab Flickr Set, che permette di cacciare foto con licenza Creative Commons per colore o per combinazioni di colori.

Oltre ad essere decisamente utile dal punto di vista lavorativo, dà la piacevole sensazione di ritornare bambini e di essere armati di un magico retino per farfalle.

(IP Faber: consulting services on copyright and media law. Contact us)

Creative Commons License Photo credit: serendipitypeace2007

I mille usi di Facebook e la notifica “all’australiana”

Tuesday, December 23rd, 2008 by Eva Callegari

coloured-houses1La Corte Suprema australiana ha autorizzato nei giorni scorsi l’avvocato Mark McCormak a notificare via Facebook un’ingiunzione a due coniugi che non avevano pagato varie rate del mutuo acceso per l’acquisto della propria casa.

Che i social network possano implicare usi di cui forse neppure possiamo intuire ad oggi la portata è un’idea piuttosto diffusa, ma che un social network possa essere utilizzato per notificare atti giudiziari è notizia che davvero incuriosisce e fa riflettere.

Se da noi già l’entrata in vigore della normativa sulla privacy mise in crisi anni fa gli uffici UNEP, che non erano dotati delle buste (e dei fondi per acquistarle!) necessarie ad effettuare le notifiche protette da occhi indiscreti, così come la legge prescriveva, una notifica via Facebook appare anni luce lontana dal nostro sistema processuale.

Nonostante ciò, dovremmo forse considerare che già ora determinate forme di notifiche (ad esempio quelle via email previste per lo scambio di atti fra difensori nell’ambito di un processo societario) servono a semplificare gli adempimenti processuali e a risparmiare tempo e denaro.

Il limite di un passaggio a mezzi tecnologici più evoluti è dato dal timore che questi siano meno “affidabili” e sicuri di quelli tradizionali, ma in realtà, rispetto ad esempio ai cosidetti depositi presso la casa comunale, essi possono dimostrarsi in certi casi concretamente più efficaci.

Certo è che - quanto a Facebook - per ora preferiamo limitarci a servircene per spedire gli auguri di buon Natale.

(IP Faber: IP and IT 360° consulting services. Contact us)

Creative Commons License Photo credit: shapeshift

SIAE: bollino sì, bollino no…

Thursday, November 20th, 2008 by Eva Callegari

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Creative Commons License Photo credit: Cayusa

Acceso è il confronto di questi giorni fra FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori in tema di bollino SIAE.

Quanto ha dichiarato FIMI nel corso dell’audizione presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali circa il regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno SIAE mette in discussione i presupposti stessi su cui si fonda il sistema obbligatorio di bollinatura SIAE, quello previsto per i supporti contenenti musica, materiale audiovisivo o multimediale e determinati software (art. 181bis legge diritto d’autore).

Quanto sta accadendo prende il via da una prima “bacchettata” all’Italia arrivata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, per non essere stata comunicata alla Commissione la sopra citata normativa sul contrassegno SIAE, regola tecnica la cui compatibilità con la normativa comunitaria deve essere appunto previamente valutata dalla Commissione.

Ciò che è al centro della vicenda non è tuttavia unicamente un’infrazione procedurale, ma gli aspetti sostanziali su cui i vincoli di bollinatura SIAE si fondano. Già dalle richieste di chiarimenti presentate dalla Commissione si delineano in realtà alcuni dei fondamenti sostanziali della questione.

Alla mancata bollinatura SIAE non corrisponde necessariamente il mancato pagamento dei dovuti compensi di copyright. Anzi, se il versamento dei compensi per il diritto d’autore fosse avvenuto in un paese straniero, neppure è certo a quale titolo la SIAE potrebbe verificare l’assolvimento di tale obbligo.

Inoltre - fatto ancora più dubbio in un’ottica di libera circolazione delle merci a livello comunitario e alla luce del principio di esaurimento comunitario - la bollinatura obbligatoria SIAE comporta un blocco ex lege alla circolazione di opere protette da copyright, immesse sul mercato UE dai legittimi titolari e riversate su supporti fisici.

Per chi opera a livello comunitario, al di là del fermo “burocratico” legato alla presentazione della richiesta di bollini SIAE e del versamento dei compensi (che può durare da 10 fino a 30 giorni), vi sono anche costi gestionali legati alla necessità inevitabile di segmentare il mercato italiano, per rispettare gli adempimenti di bollinatura obbligatoria, unicum a livello EU.

(IP Faber: coaching per le aziende in materia di copyright e marchi. Contattaci)

(more…)

Yahoogle: partnership pubblicitaria a prova di antitrust?

Wednesday, November 5th, 2008 by Eva Callegari

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Creative Commons License Photo credit: Missha

L’accordo pubblicitario fra Yahoo! e Google sembrava essersi arenato dopo il suo annuncio, ad agosto scorso, a causa dell’intervento dell’autorità antitrust statunitense, sollecitato da varie associazioni per i diritti dei consumatori e dall’ANA (Association of National Advertisers).

Secondo questi ultimi, il fatto che Yahoo! permetta a Google di postare le proprie inserzioni pubblicitarie nelle pagine della prima, in cambio di una percentuale sui ricavi generatisi, altererebbe significativamente gli equilibri del mercato pubblicitario di riferimento, con un inevitabile innalzamento dei costi, a discapito degli inserzionisti.

E’ di questi giorni la notizia riportata dal Wall Street Journal, secondo cui le due società, al fine di ricevere la benedizione dall’antitrust alla loro partnership, hanno rivisto i termini del proprio accordo.

La durata dell’accordo, innanzitutto, verrebbe ridotto dai dieci anni originariamente previsti a due anni. Inoltre, si prevederà un meccanismo di scelta dei lettori di Yahoo!, che potranno chiedere di escludere le pubblicità di Google dalle proprie pagine web. Infine, si è stabilito un tetto alla percentuale di ricavi spettante a Yahoo!, ottenuti dalla pubblicità di Google: essi non potranno superare la soglia massima del 25%.

Sapremo prossimamente se il dipartimento di giustizia statunitense, che riveste il ruolo di organo di controllo della concorrenza e del mercato, riterrà sufficienti gli emendamenti apportati all’accordo perchè possa darsi il via alla partnership pubblicitaria fra Yahoo! e Google.

(IP Faber: we develop co-branding plans and co-marketing agreements for smart companies. Contact us)

Internet: imprevisti o probabilità? L’accordo MTV - Auditude - MySpace insegna.

Tuesday, November 4th, 2008 by Eva Callegari

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Creative Commons License Photo credit: Mark Strozier

Ricordate quando nel Monopoli si doveva pescare una carta, scegliendo fra imprevisti e probabilità?

Internet, con le sue continue e rivoluzionarie mutazioni, negli ultimi anni ha più di una volta costretto le grandi aziende (e non solo) a scegliere fra queste due carte.

Tanto si parlò del caso Napster, quanto poi si capì che il passaggio all’uso generalizzato della musica digitale avrebbe aperto nuove e profittevoli strade al mercato musicale, una volta che si fosse incanalato questo flusso di musica liquida in un contesto commerciale adeguato. Di questo ne sono prova i risultati raggiunti oggi dalla cosiddetta “iMusic“.

Ora, il punto di snodo sembra trovarsi a metà fra il networking e i media di vario genere, in particolare i video.

L’accordo siglato ieri fra MySpace, il social network di cui è titolare News Corp. di Rupert Murdoch, Auditude ed MTV Networks rappresenta la carta delle probabilità che si possono “pescare” in questo momento dalla rete.

La tecnologia che ha sviluppato Auditude, attraverso l’analisi del fingerprint dell’audio e del video del materiale audiovisivo presente in rete, permette di riconoscere il copyright dei video che vengono postati in internet, di inserirvi automaticamente della pubblicità e di ripartirne il ricavato con gli aventi diritto.

Tutto questo anche nel caso in cui il video venga postato da un soggetto che si sia limitato a ripubblicare un video, senza chiedere alcuna autorizzazione al titolare dei diritti d’autore sul video.

In questo modo, si inverte la prospettiva circa lo scambio di video on line: più un video circolerà in rete, più i titolari dei diritti ne trarranno un beneficio economico diretto.

Ed ecco che la carta delle probabilità pescata da News Corp ed MTV ieri si trasforma in una carta delle opportunità.

(IP Faber: we do professional intellectual property licensing management. Contact us)

Thumbnails e copyright: dalla Germania venti di guerra per Google

Monday, October 27th, 2008 by Eva Callegari

Creative Commons License Photo credit: Cileke

I thumbnail - quelle immagini in formato ridotto che si ricavano da una qualsiasi ricerca per immagine in Google - violano il copyright di chi ha creato le immagine originarie e le ha pubblicate in Internet.

Così hanno sentenziato in primo grado i giudici tedeschi nell’ambito di due diverse controversie su questo tema. Google appellerà molto probabilmente queste decisioni. Nel frattempo, l’intero sistema Image Search di Google in Germania è in discussione.

Non potendo i motori di ricerca di Google selezionare quali immagini sono rese liberamente utilizzabili in internet e quali no, la scelta forzata cui si vedrà costretta Google, se queste decisioni non verranno riformate in secondo grado, sarà di ripensare, se non di rinunciare al proprio sistema di ricerca per immagini nel territorio tedesco.

Un caso analogo, iniziato negli Stati Uniti dai titolari del sito pornografico Perfect 10, ha portato a conclusioni opposte rispetto a quelle cui sono giunti i giudici tedeschi nei giorni scorsi: le immagini in miniatura che Google mostra ai propri utenti sarebbero – secondo la giurisprudenza d’oltreoceano - liberamente pubblicabili in internet. Rientrerebbero infatti nel cosiddetto fair use, ovvero in una di quelle ipotesi di libera utilizzabilità delle opere protette dal diritto d’autore che costituiscono un’eccezione al sistema delle esclusive derivanti dal copyright.

E in Italia? Che accadrebbe se uno degli autori delle infinite immagini pescate da Google nella rete alzasse la mano e protestasse contro la loro trasformazione in immagini-francobollo per utenti alla ricerca di immagini digitali?

(IP Faber: protezione e negoziazione di copyright per aziende e operatori professionali)

YouTube lancia click-to-buy con Amazon e Apple: arriva l’ecommerce personalizzato

Wednesday, October 8th, 2008 by Enrico

Creative Commons License Photo credit: Shawnblog

 E così anche YouTube (acquistata nel 2006 da Google) inaugura una nuova strategia commerciale. Da oggi si avvicina all’e-commerce e lancia click to buy, un nuovo sistema di gestione di link (relativi ai video mostrati agli utenti) che portano ai suoi partner commerciali, per ora solo Amazon (videogames video e musica) e Apple (musica e video), ma in futuro ne sono attesi molti altri.

Il blog di You Tube spiega bene la visione e l’implementazione della nuova strategia commerciale, che dovrebbe portare a una ”broad, viable eCommerce platform for users and partners on YouTube” secondo una logica in grado di aiutare i “partners across all industries — from music, to film, to print, to TV –  offer useful and relevant products to a large, yet targeted audience, and generate additional revenue from their content on YouTube beyond the advertising we serve against their videos”.

Il gigante dei video condivisi online parla chiaramente di tutte le industrie dei media (dalla stampa, alla musica ai film alla tv) e di un modello di business che va oltre la semplice pubblicità. E’ il momento dell’ ecommerce  customizzato. E delle grandi alleanze tra i protagonisti di internet per vendere online i loro prodotti. Alleanze dettate dalla convergenza dei reciproci interessi e dalla necessità di recuperare i costi degli investimenti nelle infrastrutture compiuti negli anni passati.

Non è un caso poi che la prima alleanza sia stata fatta da tre operatori tra i protagonisti del download multimediale di file protetti da copyright, tre protagonisti che hanno fortemente creduto (e investito) nelle tecnologie, nelle persone e nei data center in grado di gestire continuamente il download di Terabyte di dati, tre aziende pioniere nella costruzione di nuovi mercati legati alla proprietà intellettuale, alle licenze e al copyright

Del resto l’acquisizione di YouTube nel 2006 è stata molto onerosa e la gestione della piattaforma tecnologica del servizio (data center + banda) deve avere costi altissimi, anche per Google. Era necessario quindi trovare prima o poi un modo per monetizzare il successo  di www.youtube.com e concretizzarne il vantaggio competitivo.

Purtroppo i termini degli accordi con Amazon e Apple non sono stati divulgati.

(IP Faber aiuta le aziende a gestire gli asset immateriali, siano essi concentrati su internet, media, tv o stampa)

Nielsen bacchetta Wikipedia: quando un elenco non è un semplice elenco?

Wednesday, October 8th, 2008 by Eva Callegari

Creative Commons License Photo credit: Aldoaldoz

Fra Wikipedia e l’agenzia statistica Nielsen avrebbe potuto sorgere una vera e propria causa nel corso delle passate settimane. Wikipedia ha invece preferito obbedire all’ordine di Nielsen, eliminando più di trecento pagine della propria sezione inglese, senza rischiare di dilungarsi in una complicata vertenza.

Nonostante ciò, il caso lascia spazio ad alcune riflessioni.

Facciamo un passo indietro: l’agenzia inglese Nielsen Research Media il mese scorso invia un cosidetto “DMCA order“, cioè un ordine emesso sulla base del Digital Milleniun Copyright Act (legge sul copyright digitale) alla Wikipedia inglese, affermando che quest’ultima avrebbe violato i diritti di copyright dell’agenzia Nielsen su un elenco di stazioni televisive staunitensi creato da Nielsen e basato su un determinato criterio di ripartizione geografica.

La prima riflessione riguarda l’uso dei “DMCA order“, strumento di enforcement che viene sempre più utilizzato su un piano sovranazionale e nella prassi rispettato come tale dalle aziende che operano professionalmente su Internet. Non è un caso che la stessa Google traduca anche nel nostro paese l’invito ad inviare la “notifica di presunta violazione di copyright” secondo la forma suggerita dal Digital Millenium Copyright Act e ne richiami il testo attraverso il link diretto al sito web dell’Ufficio copyright degli Stati Uniti.

La seconda riflessione riguarda la particolare tutela di copyright che immaginiamo possa sottendersi a questo caso (l’order di Nielsen non è stato reso pubblico e possiamo limitarci a delle supposizioni): è probabile che Nielsen si sia richiamata ad una tutela di diritto d’autore sulla propria banca dati.

E’ questo uno dei casi (rari) in cui è probabile si sia rivendicata un’esclusiva su un data base: tale tutela è prevista qualora un elenco, un catalogo sia caratterizzato da un criterio originale di selezione, organizzazione e classificazione dei dati in esso contenuto.

Sia la legge inglese (secondo le Copyright and Rights in Databases Regulations del 1997, entrata in vigore il 1° gennaio 1998), sia le leggi dei vari paesi EU (che hanno recepito la Direttiva 96/9) riconoscono tale genere di protezione.

Occorre tuttavia ricordare che la protezione di una banca dati dà tutela esclusiva al “contenente” data base e non al contenuto: ciò che non può essere copiato da terzi è quindi il sistema di organizzazione dei dati, se e quando tale sistema sia originale, e non i dati in sè stessi.

Questo caso insegna che un elenco può quindi - talora - non essere semplicemente un elenco.

(Il lato innovativo della tua azienda è sufficientemente protetto? Chiedi ad IP Faber di fare un IP check up!)


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