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Archive for the ‘law’ Category

Nielsen bacchetta Wikipedia: quando un elenco non è un semplice elenco?

Wednesday, October 8th, 2008 by Eva Callegari

Creative Commons License Photo credit: Aldoaldoz

Fra Wikipedia e l’agenzia statistica Nielsen avrebbe potuto sorgere una vera e propria causa nel corso delle passate settimane. Wikipedia ha invece preferito obbedire all’ordine di Nielsen, eliminando più di trecento pagine della propria sezione inglese, senza rischiare di dilungarsi in una complicata vertenza.

Nonostante ciò, il caso lascia spazio ad alcune riflessioni.

Facciamo un passo indietro: l’agenzia inglese Nielsen Research Media il mese scorso invia un cosidetto “DMCA order“, cioè un ordine emesso sulla base del Digital Milleniun Copyright Act (legge sul copyright digitale) alla Wikipedia inglese, affermando che quest’ultima avrebbe violato i diritti di copyright dell’agenzia Nielsen su un elenco di stazioni televisive staunitensi creato da Nielsen e basato su un determinato criterio di ripartizione geografica.

La prima riflessione riguarda l’uso dei “DMCA order“, strumento di enforcement che viene sempre più utilizzato su un piano sovranazionale e nella prassi rispettato come tale dalle aziende che operano professionalmente su Internet. Non è un caso che la stessa Google traduca anche nel nostro paese l’invito ad inviare la “notifica di presunta violazione di copyright” secondo la forma suggerita dal Digital Millenium Copyright Act e ne richiami il testo attraverso il link diretto al sito web dell’Ufficio copyright degli Stati Uniti.

La seconda riflessione riguarda la particolare tutela di copyright che immaginiamo possa sottendersi a questo caso (l’order di Nielsen non è stato reso pubblico e possiamo limitarci a delle supposizioni): è probabile che Nielsen si sia richiamata ad una tutela di diritto d’autore sulla propria banca dati.

E’ questo uno dei casi (rari) in cui è probabile si sia rivendicata un’esclusiva su un data base: tale tutela è prevista qualora un elenco, un catalogo sia caratterizzato da un criterio originale di selezione, organizzazione e classificazione dei dati in esso contenuto.

Sia la legge inglese (secondo le Copyright and Rights in Databases Regulations del 1997, entrata in vigore il 1° gennaio 1998), sia le leggi dei vari paesi EU (che hanno recepito la Direttiva 96/9) riconoscono tale genere di protezione.

Occorre tuttavia ricordare che la protezione di una banca dati dà tutela esclusiva al “contenente” data base e non al contenuto: ciò che non può essere copiato da terzi è quindi il sistema di organizzazione dei dati, se e quando tale sistema sia originale, e non i dati in sè stessi.

Questo caso insegna che un elenco può quindi - talora - non essere semplicemente un elenco.

(Il lato innovativo della tua azienda è sufficientemente protetto? Chiedi ad IP Faber di fare un IP check up!)

Product placement e marchi nel cinema e in tv: assaggeremo il Cacao Meravigliao?

Monday, October 6th, 2008 by Eva Callegari

Creative Commons License Photo credit: Acidcookie

La legge comunitaria 2008 include nell’elenco di direttive che dovranno essere recepite in Italia nei prossimi mesi la direttiva 2007/65, che ha modificato la “direttiva TV senza frontiere” e che, nell’armonizzare la normativa dei vari paesi membri, si ripropone di “migliorare conseguentemente la competitività del settore europeo dei media”.
Questa direttiva si occupa anche di product placement.
Si sa che il mercato delle major statunitensi si nutre da decenni di product placement, integrando marchi e richiami a prodotti e servizi nell’intreccio dei propri film e stipulando apposti accordi con le imprese per dare questa particolare (e molto efficace) visibilità ai loro prodotti.
Nel nostro paese, questo genere di marketing è stato visto per anni con occhio sospetto e bandito - nelle sue forme più evidenti - come forma di pubblicità camuffata, vietata. Si utilizzava il cambio merci per abbassare i costi di produzione di un film, ma non si potevano negoziare accordi per dare risalto ad un marchio all’interno della narrazione di un film.
Ad un certo punto ci si accorse del disfavore che subivano le nostre produzioni cinematografiche rispetto a quelle di matrice americana. Per intenderci, se ET poteva bellamente mangiare le caramelle Reese’s Pieces (simili alle più note M&Ms) davanti agli occhi di infiniti giovani spettatori (e consumatori), il Topo Gigio nostrano doveva accontentarsi di un’anonima (ma gustosa) fetta di gruviera.
Nel 2004 si regolamentò per la prima volta in Italia il product placement, prevedendo cheper i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film.” (art. 9 del d.lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004).
Il quadro normativo attuale, in attesa del recepimento della direttiva del 2007 sulla materia, dà quindi libero campo al product placement nel mondo delle produzioni cinematografiche nazionali, non nell’ambito delle produzioni televisive e dei serial tv.
Il legislatore dovrà ora fissare “un elenco positivo”, indicando quali tipi di programmi potranno beneficiare di un sistema di sponsorizzazione quale quello rappresentato dal product placement.
Nell’effettuare questa scelta si dovrà da un lato scongiurare il rischio di un’eccessiva “brandizzazione” dei prodotti cinematografici e televisivi, che sono anche prodotti culturali, e dall’altro lato considerare i dati economici circa il product placement già sperimentato.
Le analisi di marketing dimostrano che il product placement è di impatto particolarmente forte sul consumatore, che “metabolizza” facilmente e ricorda il marchio visto nell’intreccio di un film.
Inoltre, il product placement si avvantaggia del fatto di legare il marchio ad un’esperienza, quale è quella portata dalla visione di un film. Chi ha visto il film Cast Away non potrà dimenticare il pallone Wilson diventare protagonista con il naufrago Tom Hanks.
Se la tendenza è sempre più verso il brandertainment, i dati di mercato confermano come gli investimenti in product placement siano in costante incremento: del 13 % nel 2007 secondo l’agenzia Nielsen, del 27% l’anno secondo i dati resi noti nel corso dell’edizione 2008 del “Product Placement & Location Festival” di Ischia.
La data entro cui dovrà essere recepita la direttiva 2007/65 dal nostro legislatore è il 19 dicembre 2009.
Quale sarà lo scenario che si aprirà al product placement nel nostro paese per allora?
Sfogliando e curiosando nel data base dei marchi italiani si scopre che esistono 17 marchi “Cacao Meravigliao” depositati in Italia, uno di questi è stato depositato dalla Barilla nel lontano 1987 (non è certo - a dire il vero - se sia stato rinnovato fino ad oggi).
Se il product placement amplierà sempre più il proprio raggio d’azione, potremo forse davvero trovare sugli scaffali del supermercato “il Cacao Meravigliao” e torneremo tutti nell’arena di “Indietro Tutta” a cantare con Renzo Arbore e Nino Frassica?

(IP Faber ti può aiutare nel product placement e nel rafforzamento del tuo brand)

Le utilizzazioni libere di musica e immagini in rete

Thursday, January 31st, 2008 by Eva Callegari

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Con la cosidetta “riforma SIAE“, la legge n. 2 del 9 gennaio scorso ha introdotto una previsione che regolamenta i casi di libera pubblicazione in Internet di immagini e di musica, andando ad aggiungere un comma all’art. 70 della legge sul diritto d’autore.

Tre sono le condizioni che pone questa norma, in vigore a partire dall’11 febbraio prossimo, perchè si possano liberamente riprodurre in rete file musicali o file immagine: si dovrà trattare di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate“, finalizzate ad un “uso didattico o scientifico“, che in ogni caso non dovranno essere utilizzate “a scopo di lucro“.

I dubbi che immediatamente sorgono sono molteplici: che cosa si intende per immagini a bassa
risoluzione o degradate? Entro che limiti le pubblicazioni su web si possono considerare a fini didattici o scientifici, o meno?

Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura della Camera, che ha elaborato il testo della norma, ha spiegato che i file musicali riproducibili liberamente in Internet saranno quelli con “una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile” mentre i file immagine saranno quelli “con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa”.

Quanto al secondo dubbio (sempre che il primo si possa considerare così effettivamente chiarito), occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a definire in dettaglio i “fini didattici e scientifici” richiamati dalla legge.

Foto “Broken cd” di Rick Heatk con licenza CC da Flickr

(IP Faber: tutela e gestione del copyright a 360°. Contattaci)


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