
Photo credit: Marfis75
Per chi si domandasse se il design ha tutela di copyright in Italia, la risposta dovrebbe essere: “Indubbiamente sì”.
Per chi tuttavia si domandasse per quale ragione il design d’autore, quello - per intenderci - che si trova nei musei di design di tutto il mondo, è venduto in Italia dai soggetti più disparati, che danno le risposte più disparate sull’originalità di quello che vendono, la risposta dovrebbe essere: “Perchè la legge è stata stiracchiata fra chi detiene i diritti sulle opere in questione, perchè ha contribuito a svilupparle e a realizzarle o ha acquistato tutte le necessarie licenze da chi le ha sviluppate e realizzate (individuiamoli come squadra A) e chi invece ha interesse a non riconoscere royalties ai titolari dei diritti d’autore sul design di cui sopra (individuiamoli come squadra B)”
Questa risposta si ricava leggendo “in controluce” le multiformi scritture della norma transitoria che avrebbe dovuto accompagnare l’entrata in vigore della legge del 2001 che ha definito come protette dal diritto d’autore “le opere del design industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico” (art. 2 lett. 10 legge diritto d’autore). Norma transitoria che sta per essere nuovamente modificata, se verrà approvato il disegno di legge n. 1441 ter, già esaminato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato.
Se abbiamo contato bene, saremmo alla quarta riscrittura della stessa norma, che in nessuna delle sue multiformi versioni ha brillato per chiarezza e coerenza di tecnica legislativa.
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diritto d’autore